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Articoli filtrati per data: Domenica, 27 Giugno 2021 - Tavolo Permanente

ANCORA SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI CIRCA LA "TRASPARENZA"


Una recentissima Circolare del Ministero del Lavoro (6/2021, pubblicata il 25 giugno) precisa che i fondi Covid e il 5x1000 non debbono essere pubblicati per la così detta "trasparenza", di cui ricordiamo che la data di scadenza per la pubblicazione è stata spostata al 01/01/2021.

Ma quali sono le entrate per le quali scatta l’obbligo di comunicazione?

La circolare chiarisce che l’adempimento dovrà riguardare sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi, aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva/risarcitoria.

Di conseguenza non sono soggetti ad alcun obbligo di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, ovvero quelli che traggono titolo da rapporti di tipo sinallagmatico. Chiarito, inoltre, il concetto di «carattere generale» che aveva destato non poche perplessità tra gli enti. La circolare, infatti, precisa che rientrano in tale definizione tutti i vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale in base al quale il contributo viene erogato a tutti coloro che soddisfano determinati requisiti.

Un’accezione questa che consente di includere in tale ambito il contributo del 5x1000 che, pertanto, non sarà soggetto agli obblighi di pubblicità. Alla stessa stregua potranno rientrare in questa più ampia definizione anche i contributi e sussidi ricevuti da specifiche categorie di enti per il sostegno alle attività colpite dalla crisi pandemica.

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza scatterà una sanzione pecuniaria solo a partire dal 1° gennaio 2022. L’importo è pari all’1% di quanto ricevuto (con un minimo di 2mila euro) oltre all’obbligo di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione, in caso di inottemperanza, l’ente sarà tenuto alla restituzione integrale delle somme ricevute.

Resta solo il dubbio circa il 2x1000, che è stato recentemente introdotto... ma di questo problema ce ne occuperemo nelle sedi opportune, e comunque dovrebbe porsi tra almeno un paio di anni, visti i tempi di distribuzione ai soggetti aventi diritto da parte del competente Ministero.

Pubblicato in Legislativa