LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
06 Luglio

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

 

Col permesso di uno degli autori dell'articolo, l'Avv. Guido Martinelli, riportiamo integralmente questo articolo tratto dal sito ecnews.it

Ci risparmiamo ogni commento, dato che l'estrema chiarezza con la quale è stato trattato l'argomento lo rende immediatamente comprensibile anche ai non addetti ai lavori. 

La responsabilità degli amministratori degli enti del terzo settore

                                                                                           di Biagio Giancola e Guido Martinelli

Il codice del terzo settore non si limita, come accadeva per le onlus, ad un accrescimento delle agevolazioni fiscali a favore degli enti privati senza scopo di lucro, ma li fa diventare soggetti “fornitori” di servizi di interesse generale.

La collocazione che lo stesso codice del terzo settore fa assumere agli enti iscritti al Runts (vedi anche la decisione della Corte Costituzionale, sentenza n. 131/2020) sembra giustificare le scelte affinché “i vincoli ed i controlli formalmente definiti siano effettivamente in grado di evitare un uso meramente opportunistico dello status di Ets per perseguire interessi privati e non bensì finalità di interesse generali (C. Travaglini, “Verso l’amministrazione condivisa delle attività di interesse generale, funzione pubblica, libertà dei cittadini aggregati negli Enti di Terzo Settore e controlli. Una lettura del Dm 72 oltre il codice degli appalti”, in “Associazioni e sport 06/2021”).

Questo significa anche l’introduzione di alcune fattispecie di responsabilità che sono direttamente in capo agli amministratori degli enti del terzo settore e prescindono dalla circostanza che l’ente che dirigono sia dotato o meno di personalità giuridica.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 48 del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) gli amministratori sono “onerati” dell’obbligo del deposito degli atti, della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti dei dati da pubblicare sul Runts.

In mancanza, trova applicazione l’articolo 2630 cod. civ., che prevede una sanzione amministrativa da 103,00 a 1.032,00 euro.

L’articolo 91 cts, rubricato “Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi”, identifica le violazioni a carico degli amministratori. L’organo competente a emettere i provvedimenti sanzionatori, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, è l’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il comma 1 prevede che, in caso di distribuzione indiretta di utili, gli amministratori che hanno commesso o hanno concorso a commettere “la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro”.

La problematicità della norma è da collegarsi alla previsione dei commi 2 e 3 dell’articolo 8, laddove la definizione del lucro indiretto, vietato, appare ampiamente discrezionale e, pertanto, difficilmente oggettivizzabile.

Pertanto il rischio di doversi difendere, in casi di questo genere, è ampio con difficoltà a poter provare la legittimità del comportamento adottato.

La seconda fattispecie, disciplinata dal comma successivo, è relativa alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell’ente effettuata in assenza o in difformità del parere dell’ufficio.

Anche in tal caso si configura una responsabilità di chi ha violato o concorso a violare l’obbligo della autorizzazione per la devoluzione con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

L’articolo 9 del codice prevede, inoltre, la nullità delle devoluzioni dei patrimoni residui in assenza di autorizzazione. Ma se, nel frattempo, prima che il registro si renda conto di ciò che l’ente ha devoluto in assenza di autorizzazione, come appare probabile, si sia sciolto, essendo nulla la devoluzione il ricevente dovrà restituirlo? A chi? In favore della fondazione Italia sociale? Ma se il ricevente fosse, come probabile, in buona fede? Se non avesse più la disponibilità del bene? E, in tal caso, il donatario che si vedesse privato dei beni per mancata richiesta di autorizzazione, potrà a sua volta agire per responsabilità nei confronti degli amministratori della donante?

L’articolo 91, comma 3, cts prevede che: “chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi … è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 a 10.000,00 euro” (e qui vorremmo ricordare quante associazioni, già oggi, usano in maniera impropria il termine Ets).

L’articolo 83, comma 3, cts, invece, prevede che sia punito con una sanzione da 500,00 euro a 5.000,00 euro il legale rappresentante dell’ente che non comunichi, entro gg. 30 dalla chiusura del periodo di imposta, la perdita della natura “non commerciale” dell’ente che presiede in relazione alla attività svolta.

Essendo necessario, per poter valutare la perdita, aver chiuso i bilanci, questo significherà essere costretti, come Ets, a definire i bilanci entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ci riusciranno?

L’articolo 28 cts, prevede, poi,  a carico degli amministratori molte fattispecie previste dal codice civile per i componenti degli organi di governo delle società di capitali.

Si veda l’articolo 2392 cod. civ. che prevede la responsabilità solidale degli amministratori per mancato adempimenti dei “doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”; l’articolo 2394 cod. civ. che prevede la responsabilità degli amministratori verso i creditori dell’ente per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, estesa ai sensi dell’articolo 2396 cod. civ., anche “ai direttori generali nominati dalla assemblea o per disposizione dello statuto”.

Sussista responsabilità degli amministratori anche nella applicazione corretta dell’articolo 22, comma 5, cts, laddove si prevede che l’organo di amministrazione debba, senza indugio, convocare l’assemblea di una associazione riconosciuta in presenza di perdite che abbiano ridotto il patrimonio minimo (euro 15.000,00) di oltre un terzo.

Ne deriva che la scelta di diventare amministratore di un ente del terzo settore deve essere assunta nella consapevolezza di cosa questo possa significare, anche sotto il profilo della responsabilità personale.