CAMBIA IL COLORE DELLA MIA ZONA: COSA POSSO FARE ?
09 Dicembre

CAMBIA IL COLORE DELLA MIA ZONA: COSA POSSO FARE ?

CAMBIA IL COLORE DELLA MIA ZONA: COSA POSSO FARE ?

Partiamo da una necessaria premessa: non si tratta di “combattere” una norma, ma un virus.

Le molte norme che sono uscite in questi mesi, anche se possono generare confusione, sono comunque rivolte a limitare il contagio, poiché di virus si muore. E ricordiamo che il bene più prezioso di una Banda sono i relativi componenti, perché senza musicisti una Banda non esiste.

Detto questo, vediamo cosa prevedono le norme nei confronti del “balletto” dato dal cambiamento di colore delle varie regioni italiane, e quindi del livello di pericolosità. Ricordiamo che tale argomento è già stato ampiamente trattato nel comunicato del 3/11/2020, aggiornato il 15/11/2020.

All’art. 1 del DPCM 03/12/2020, comma 10 lettera f) si trova che: “sono sospese le attività di… centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”. Non ci si scappa, noi rientriamo in questa casistica, e quindi le prove di gruppo sono sospese. 

La precedente lettera c) lascia aperto uno spiraglio per le attività formative, intese come le lezioni individuali in rapporto 1 a 1 (intese come 1 allievo e 1 collaboratore tecnico). Infatti tale lettera così recita: “è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza…” Sia chiaro che è una forzatura, ma in questa casistica potremmo far rientrare le nostre lezioni.

La lettera m) recita invece: “sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto”.

La domanda che fanno alcune realtà è: se noi facciamo un concerto a porte chiuse e lo trasmettiamo on-line, lo possiamo fare ?

Andiamo allora a leggere il comma 3 dello stesso art. 1, nel quale troviamo che: “…è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.”

La nostra NON è un’attività rientrante nella casistica riportata dal presente comma, quindi con che criterio ci rechiamo a fare le prove ?

Di conseguenza questo comma non fa che rafforzare quanto troviamo nella già citata lettera f).

Già sentiamo l’obiezione: “ma le orchestre lo fanno !”. Certo che lo fanno, ma loro lo fanno di professione, cioè per lavoro, noi no.

RICORDIAMO: queste regole valgono per tutti, a partire dalle zone gialle, e diventano più stringenti se ci si trova in zone arancioni o rosse. 

Come abbiamo già detto nei mesi scorsi, noi le norme le possiamo leggere, studiare, interpretare, ma non ci va di giocare sulle parole quando in ballo c’è la salute delle persone: non è paura, è semplice buon senso.

Non abbiamo nessun potere, quindi le norme NON le scriviamo noi.

Non possiamo dare direttive, ma solo consigli: ognuno è poi libero di comportarsi come vuole, avendo però ben chiaro in mente che le responsabilità sono personali e che, a carico dei legali rappresentanti, esistono responsabilità civili e penali.