STATUTO DELLA FEDERAZIONE


CAPO PRIMO
COSTITUZIONE - DURATA – SEDE – FINALITA'



Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – DURATA
E' costituito il Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane (T.P.). Esso ha forma di Federazione ed ha durata illimitata.

Art. 2 – SEDE
Il T.P. ha sede nella località di residenza del Coordinatore Nazionale di turno.

Art. 3 – FINALITA'
Il T.P., nel rispetto assoluto dell'autonomia delle Federazioni Nazionali, Regionali e Provinciali, si propone di valorizzare, incrementare e diffondere la Cultura bandistica nel campo artistico, didattico e sociale, ed in particolare di:

Il T.P. è organizzazione apartitica e non persegue fini di lucro né diretto né indiretto.


CAPO SECONDO
DEI SOCI

Art. 4 – I SOCI - DIRITTI E DOVERI
Sono ammesse a far parte del T.P. in qualità di soci, previa presentazione di richiesta scritta che dovrà essere approvata dall'Assemblea, le Federazioni di Associazioni Bandistiche Dilettantistiche Provinciali, Regionali e Nazionali.
Alla richiesta deve essere allegato lo Statuto della Federazione richiedente.
I soci hanno diritto di:

I soci hanno l'obbligo di:

CAPO TERZO
ORGANI SOCIALI


Art. 5 – ORGANI SOCIALI
Gli Organi del T.P. sono:

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

Art. 6 – L'ASSEMBLEA
L'Assemblea è l'Organo collegiale deliberativo ed è composta da tutti i soci regolarmente iscritti al T.P.. Sono legittimati a sedere in assemblea i legali rappresentanti delle Federazioni associate. Nel caso di temporanea impossibilità del legale rappresentate della Federazione associata a partecipare, questi conferirà rappresentanza speciale a persona di fiducia della Federazione di appartenenza.
Le sopraccitate persone fisiche, componenti stabili dell'Assemblea, godono dell'elettorato passivo "ad personam".
Ogni Federazione può partecipare con una propria delegazione formata anche da più persone, ma esprime comunque un solo voto in quanto la titolarità del socio compete alla Federazione nella persona del legale rappresentante.
L'Assemblea è convocata con almeno 15 giorni di preavviso dal Presidente, il quale determina, di volta in volta, la sede della riunione.
Essa si riunisce ogni anno entro il mese di Aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e delle relazioni morali e programmatiche.
Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente o 1/10 dei soci dell'Assemblea ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione, fissata almeno 24 ore dopo la prima, con qualsiasi numero di presenti.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice. Nel caso di deliberazioni relative a modifiche dello statuto o di scioglimento del T.P. è richiesta la presenza di almeno i due terzi degli aderenti con la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti. Vale il principio di "una testa un voto", pertanto ogni Federazione associata godrà di un voto singolo a prescindere dai membri partecipanti alle delegazioni presenti.
Le deliberazioni assembleari dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto sono vincolanti anche per i non intervenuti.
L'Assemblea è competente a decidere su tutte le questioni ordinarie, anche di natura finanziaria, inerenti alle finalità statutarie.
Essa determina di anno in anno le quote associative.
L'Assemblea elegge annualmente il Presidente e il Vice Presidente.
L'assemblea elegge altresì, ogni tre anni, il Coordinatore nazionale scelto tra i soci delle Federazioni associate.
Nel caso di trattazione di argomenti tecnici specifici, alle Assemblee possono anche essere invitati esperti esterni di chiara fama nel loro settore di competenza, i quali non godono del diritto di voto non essendo soci.

Art. 7 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti delle Federazioni associate.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del T.P., di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente presiede l'Assemblea e sottopone alla stessa gli argomenti da trattare, che devono risultare all'ordine del giorno allegato alla comunicazione di convocazione.
Il Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto al termine della rotazione tra tutte le Federazioni. Nello spirito di favorire una democratica partecipazione di tutte le Federazioni associate, il presente statuto indica quale criterio la rotazione nel rivestire la carica di Presidente.
In caso di assenza o di impedimento egli può essere sostituito dal Vice Presidente o, nei casi di comprovata necessità, dal Coordinatore nazionale.
Qualora il Presidente decada per qualsiasi motivo, subentra in carica immediatamente il Vice Presidente, il quale convoca, entro un mese, l'Assemblea per l'elezione delle nuove figure istituzionali.

Art. 8 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti delle Federazioni associate.
La durata del suo mandato è di un anno.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente ed il Coordinatore nazionale.
Sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 9 – IL CONSIGLIO ESECUTIVO
Il Consiglio esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Coordinatore nazionale.
Il Consiglio esecutivo attua le direttive e le iniziative stabilite dall'Assemblea, cura l'ordinaria amministrazione del T.P. e provvede alla liquidazione delle spese relative, entro il limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.
In caso di necessaria rappresentanza con competenze specifiche, il Consiglio può deliberare la composizione di delegazioni cui facciano parte anche esperti di chiara fama.

Art. 10 – IL COORDINATORE NAZIONALE
Il Coordinatore nazionale è eletto dall'Assemblea e può essere scelto all'esterno della stessa, tra i componenti delle Federazioni aderenti.
La sua funzione è di carattere esecutivo.
Tiene i rapporti tra tutte le Federazioni.
Cura l'esecuzione delle delibere adottate dall'Assemblea e dal Consiglio esecutivo. Il Coordinatore nazionale dura in carico tre anni e può essere rieletto.


CAPO QUARTO
DELLA PROPOSTA ARTISTICA



Art. 11 – LA COMMISSIONE ARTISTICA
Può essere costituita una Commissione Artistica su richiesta dell'Assemblea, che ne stabilisce modalità e numero dei componenti, ed è di natura consultiva.


CAPO QUINTO
DEL PATRIMONIO



Art. 12 – DEL PATRIMONIO
Le disponibilità finanziarie ed il patrimonio del T.P. sono costituiti dalle quote associative, dalle erogazioni dello Stato, dagli Enti Pubblici e dai privati, nonché dalle donazioni e dai lasciti che pervengano a qualsiasi titolo.
Gli eventuali avanzi di gestione ed i proventi in generale, in nessun caso possono essere distribuiti tra i soci neanche in forma indiretta, e devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.


CAPO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI



Art. 13
In caso di scioglimento del T.P., l'Assemblea eleggerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri o le norme di liquidazione.
Con lo scioglimento del T.P., il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad organismi aventi analoghe finalità.

Art. 14
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano tutte le altre disposizioni in materia di Associazioni previste dal Codice Civile e dalle normativa vigente.