Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane

Consulenze - Domande e risposte

Questioni artistiche

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Questioni didattiche

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Questioni fiscali

Una lettrice chiede:

Si chiede di conoscere quali azioni possono porre in essere gli associati nei confronti del Presidente del consiglio direttivo il quale esercita un potere esclusivo di decisione all'interno dell'associazione bandistica. In particolare, gli associati (alla stregua dei soci di società) hanno diritto, qualora lo reputino necessario, di prendere visione degli atti e documenti sociali al fine di verificare la correttezza delle operazioni poste in essere dal Presidente? In base a quale articolo del codice civile? (Il libro primo  capo II "Delle associazioni e delle fondazioni" non è esaustivo su tale argomento). E se il Presidente si opponesse?
Quali altre azioni possono gli associati porre in essere a garanzia dell'associazione?

Chiara Borghisani risponde:

L’articolo 16 del C.C. stabilisce che "Atto costitutivo e statuto devono contenere norme sull’ordinamento e sulla amministrazione dell’ente" e "determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati". Diventa quindi indispensabile una lettura dello statuto dell’associazione bandistica per capire quanto sia stato disposto in merito a distribuzione gerarchica di poteri ed in merito diritti all’interno dell’ente.
In un ente di tipo associativo, generalmente, il potere decisionale è affidato ad un organo collegiale, non ad una persona sola, ed il presidente detiene soltanto poteri rappresentativi. La collegialità, infatti, si configura come la forma organizzativa più rispondete ad esigenze di democraticità, normalmente alla base dell’associazionismo. L’organo collegiale ha il potere di fermare l’operato del presidente ed, in caso di sua inadempienza, può intervenire l’assemblea con una delegittimazione del consiglio e/o del presidente. Tuttavia il vostro statuto potrebbe contenere una previsione contraria alla prassi ed in tal caso potrebbe rivelarsi necessaria una modifica statutaria ad hoc con finalità risolutiva e cautelativa. I soci, a tal fine, dovrebbero riunirsi in assemblea straordinaria ai sensi degli articoli 20 e 21 del codice civile.
Per ulteriori chiarimenti e ipotesi risolutive necessitiamo di copia dello statuto dell’associazione bandistica.


Franco Amico chiede:

Come Ho scoperto il vs. sito da poco; premetto che la mia "fonte" di informazioni sinora è stata la guida .pdf prelevabile dal sito dell’agenzia delle entrate "come entrare nel mondo del non profit".
Approfitto della presente per esporre la situazione in cui verso (assieme agli altri associati).
Tempo fa costituimmo una associazione (con atto notarile) denominata "fare musica associazione onlus"; nello statuto è stata altresì definita "associazione di promozione sociale". Premesso che tutti i requisiti sullo statuto sono a posto, di fatto non è mai stata iscritta né nei registri delle associazioni di promozione locale tantomeno nei registri onlus.
Oggi l’associazione, per parecchio tempo rimasta un mero pezzo di carta, finalmente è "partita"; di fatto è una banda musicale anche se lo statuto non prevede espressamente ciò ma, trascrivo letteralmente: "l’ass. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha  fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività di approfondimento , di ricerca e di studio nel settore musicale a tutti i livelli... Tali attività sono volte alla promozione di iniziative dirette alla valorizzazione e lo sviluppo della cultura in genere ed in particolare della cultura musicale attraverso: corsi di studio, di perfezionamento e di formazione; l’istituzione di borse di studio; organizzazione di incontri culturali in particolare nel settore musicale; la gestione e la organizzazione di progetti in collaborazione con altri Enti ed istituzioni, finalizzato alla promozione della cultura musicale. L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente".
Ho alcuni dubbi:
1) con siffatto oggetto sociale, la banda musicale rischia di essere solo un’attività connessa; a mio avviso non rientra nelle finalità principali l’associazione bandistica in quanto tale.
Avrei bisogno di un confronto/conforto sul mio pensiero.
2) Se fosse vero quanto penso, la gestione dell’attività bandistica è attività "connessa" e non istituzionale; poiché l’accompagnamento di processioni, etc procura degli introiti, tale attività è da considerarsi "commerciale" e quindi necessitiamo di redigere il modello unico? (e in tal caso godremmo delle normative ad hoc per bande - assimilate alle ass. sportive - o semplicemente delle Onlus - ammesso che ci iscriviamo al registro?)
3) Poiché di fatto gli introiti annui sono veramente esigui (abbondantemente sotto i 10 mila euro) e bastano appena a coprire i rimborsi spese, pensate sia opportuno costituire ex-novo una associazione bandistica, senza fine di lucro? In tal caso a mio avviso, lo svolgimento dei concerti, accompagnamento di processioni, etc, sarebbe l’attività istituzionale della associazione e (a mio avviso) non configurerebbe attività commerciale, esimendoci dalla redazione del modello unico.

Chiara Borghisani risponde:

L’associazione è denominata "FARE MUSICA ASSOCIAZIONE ONLUS".
A questo proposito è necessario puntualizzare che l’art 10 del D.Lgs 460/97 definisce, sotto il profilo soggettivo, gli enti che possono qualificarsi come ONLUS.
Letteralmente "sono ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che perseguono un FINE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE".
Il fine di solidarietà sociale si esplicita nello svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
assistenza sociale e socio – sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza;
istruzioni;
formazione;
sport dilettantistico;
tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (con l’esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti);
promozione della cultura e dell’arte;
tutela dei diritti civili;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni.
Per alcuni settori il fine di solidarietà sociale è considerato intrinseco (1-3-7-8-11).
Per gli altri settori invece il fine di solidarietà sociale si intende realizzato se l’attività è volta a recare beneficio a SOGGETTI SVANTAGGIATI in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
L’associazione quindi non può essere qualificata come ONLUS in quanto non svolge la propria attività nei confronti di soggetti svantaggiati.
Pertanto se l’associazione non può assumere la qualifica di ONLUS, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 460/97, l’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "O.N.L.U.S." è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS ed è soggetto a sanzione (Art. 28 D.Lgs 460/97).
Per quanto attiene alla qualificazione di attività connesse l’art. 10 comma 5 D.Lgs 460/97 definisce attività connesse quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, riconducendo questa fattispecie solo ed esclusivamente alle ONLUS.
L’associazione se non è ONLUS non svolgerà attività connesse.
Per regolarizzare la posizione dell’associazione sarà necessario procedere ad una modifica dello statuto.
In questo modo si qualificherà la banda come ENTE DI TIPO ASSOCIATIVO.
Sarà poi necessario analizzare nel dettaglio l’attività svolta per definire quale è istituzionale e quale invece può costituire attività commerciale.


Cosimo Calabrese (componente di una banda del Friuli Venezia Giulia) chiede:

Come ben sa la legge finanziaria del settembre 2005 ha portato alcuni mutamenti all'attuale legislazione. Una modifica in particolare (art.1, comma 253) riguarda l'art.67, comma 1, lettera 'm' del DPR 917 del 1986:
questa modifica equipara cori, bande e filodrammatiche alle associazioni sportive dilettantistiche, i cui collaboratori e tecnici sono da tempo retribuiti nel regime descritto dalla suddetta legge.
Nella mia zona tale modificazione di legge è stata interpretata in 2 maniere differenti:
1) le bande sono favorite da questa modificazione di legge in quanto non sono più tenute al versamento delle imposte ne delle trattenute previdenziali per quanto riguarda i compensi dei propri collaboratori (maestri delle scuole di musica delle bande e direttori delle bande stesse), fino ad un ammontare complessivo di 7.500? per ogni docente. Inoltre sono tenute a versare al collaboratore SOLAMENTE L'IMPORTO NETTO del pattuito.
Infine per dichiarare il lavoro svolto dagli insegnanti basta che la  banda emetta un pezzo di carta con l'ammontare netto versato ai maestri, completo di citazione alla suddetta legge.
2) questa legge e sue successive modificazioni è stata creata per agevolare i collaboratori i quali, per la particolare natura del proprio lavoro, si spostano in continuazione e si sobbarcano molte spese accessorie di cui spesso non si tiene conto o non è possibile tenerne conto. Una situazione normale (quindi non bande o associazioni sportive) prevede il versamento delle trattenute ai fini IRPEF e dei contributi ai fini della previdenza sociale da parte del datore di lavoro; questa legge invece fa si che il datore di lavoro risparmi il versamento della previdenza sociale, ma lo obbliga a versare le ritenute ai fini IRPEF direttamente AL  COLLABORATORE.
In altre parole il collaboratore rinuncia ai contributi pensionistici in cambio di un pagamento dell'intero importo lordo del compenso. Quello che succede è che molti maestri, non superando lo scaglione tassabile, in  sede
di dichiarazione dei redditi si vedono restituire le imposte precedentemente versate dal datore di lavoro. Lo Stato ha pensato dunque: perché  incassare le tasse per poi restituirle? Lasciamo il compenso lordo direttamente al maestro di musica fino ad un importo lordo di 7.500?. La richiesta di applicazione di detta legge è PRECISO DIRITTO DEL COLLABORATORE, il quale decide se avvalersi dell'agevolazione o meno, e non dal datore di lavoro;
il collaboratore richiede l'applicazione della legge impegnandosi, tramite autocertificazione, a non applicarla a più di 7.500? lordi relativamente alla totalità dei suoi redditi, e decide come ripartire questa quota tra le varie associazioni di cui è collaboratore. Questa è però un'informazione che conosce solo il collaboratore. L'applicazione della anzidetta legge implica dunque:
a) l'esenzione da parte del datore di lavoro dal pagamento della previdenza sociale del collaboratore;
b) il versamento dell'intero compenso lordo al collaboratore.
Quale delle due interpretazioni è quella corretta?

Un'altra questione: la legge parla di "collaboratori" delle associazioni.
In questo termine possono essere assimilati sia i maestri direttori che i maestri delle scuole di musica delle bande, oppure c'è qualche differenziazione?

Chiara Borghisani risponde:

La Legge Finanziaria del 2005 ha esteso alle bande, ai cori e alle filodrammatiche le norme agevolative previste precedentemente nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche.
In particolare, rispetto al quesito oggetto della presente, il comma 253 recita testualmente "All'articolo 67, comma 1, lett. m), del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo le parole " associazioni sportive dilettantistiche " sono inserite le seguenti: "e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
L'articolo 67 risulta essere così formulato: "Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente ......(omissis)... lett. m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dall'Unione Nazionale per l'incemento delle Razze Equine (Unire), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche a i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
La portata della norma agevolativa va rintracciata nella lettura combinata dell'art. 25, c.1, L. 133/99 e di quanto sopra esposto, laddove si definisce che non concorrono a formare il reddito del percipiente le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati fino a un importo massimo di euro 7.500. Per la parte eccedente tale importo fino al limite massimo di euro 28.158,28 si applica la ritenuta a titolo di imposta pari al primo scaglione di reddito oltre alle addizionali. Per le somme superiori a euro 28.158,28 si applica la ritenuta a titolo di acconto.
Tali soglie sono da intendersi in capo di ciascun percipiente, il quale all'atto del pagamento dovrà dichiarare quale soglia ha raggiunto al fine di mettere in grado l'ente, quale sostituto di imposta, di adempiere agli eventuali obblighi contributivi.
Una volta definite le modalità di attuazione dell'articolo 67, lett. m), occorre capire chi sono i soggetti destinatari di tale agevolazione. Al fine di chiarire l'analisi interpretativa è bene rifarsi anche alla Risoluzione n. 74/2004 in tema di individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi che i compensi erogati dalle associazioni devono possedere al
fine di godere della norma agevolativa sopra riportata.
I requisiti fondamentali sono i seguenti:
- requisito oggettivo: dato dal carattere amministrativo gestionale e dalla natura non professionale dei servizi prestati, nonché quelli direttamente finalizzati alle manifestazioni;
- requisito soggettivo: in base al quale le prestazioni devono essere rese nei confronti dei soggetti espressamente e tassativamente indicati nella disposizione di cui all'art. 1, c. 253, L. 311 citata.
Pertanto i requisiti sopra esposti si ritiene possano essere assolti nel caso di compensi corrisposti a soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione musicale, cioè tutti quei soggetti le cui
prestazioni sono funzionali alla manifestazione stessa, garantendone la realizzazione.
È pertanto dubbio che i compiti di docenza, qualifcabili come compiti svolti da collabortaori tecnici, ancorché rientranti nelle competenze specifiche dell'associazione, possano essere ricompresi nelle previsioni sopra elencate ne possano essere ricondotti allo svolgimento di manifestazioni.
In tale proposito sarebbe auspicabile un intervento ministeriale per definire cosa concretamente si intenda per "collaboratori tecnici".

 

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